Descrizione
Cass. pen., sez. III, sent. del 21 giugno 2023, n. 26785
Il D.Lgs. 36/2003 si applica a tutte le discariche, senza distinguere se aperte o chiuse, e quindi deve ritenersi applicabile anche a quelle chiuse, per cui è prevista una specifica disciplina con riferimento alla gestione post-operativa.
Lo sostiene la Cassazione, che, con la decisione n. 26785/2023, si pronuncia sul ricorso presentato da un commissario ad acta per la messa in sicurezza di una discarica pubblica, responsabile del reato di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis c.p. Quest’ultimo, in virtù del considerando 25 della direttiva comunitaria 1999/31/CE, lamentava la configurabilità del reato solo a carico del gestore di una discarica attiva, ma non a carico del gestore di una discarica chiusa in data anteriore al recepimento della direttiva del ‘91 da parte del D.Lgs. 36/2003.
Al riguardo, gli Ermellini sostengono, in primis, che i considerando hanno un valore circoscritto solamente alla spiegazione delle ragioni dell’intervento normativo ma non hanno a loro volta una funzione normativa.
Inoltre, affermano che il D.Lgs. 121/2020 non ha inciso sulla fattispecie in termini di abolitio criminis. Invero, benché l’art. 2 preveda effettivamente che le disposizioni di cui all’art. 1, lett. i), n) e o) - che intervengono sul decreto del 2003 - si applicano alle discariche di nuova realizzazione o ai nuovi lotti di discariche preesistenti, queste non ineriscono alla questione sottopostagli.
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