È legittima la proroga del servizio rifiuti in pendenza della gara per il nuovo affidamento

Descrizione

 TAR Puglia, sez. II, 19 luglio 2022, n. 1238

Con la sentenza n. 1238 del 19 luglio 2022, il Tar leccese ha ribadito che il Sindaco può, con ordinanza contingibile e urgente, disporre la proroga tecnica del servizio di igiene urbana scaduto in pendenza del nuovo affidamento (già TAR Lecce, I, 19 febbraio 2019, n. 275).
Nel caso di specie, in forza del contratto di appalto avente scadenza il 27 giugno 2018, l’amministrazione comunale era legittimata a prorogare l’affidamento del servizio durante il tempo di “espletamento di una nuova gara di appalto” sino al 26 giugno 2019.
Ciononostante, e a seguito della pubblicazione del nuovo bando di gara in data 8 aprile 2019, il Sindaco disponeva con ordinanza contingibile e urgente – ex art. 50, co. 5, d.lgs. n. 267/2000 – l’ulteriore proroga del servizio sino al 16 luglio 2019.
In tale quadro i Giudici pugliesi hanno dunque ritenuto legittima l’ordinanza sindacale considerata la situazione di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente che deriverebbe da un’interruzione della gestione dei rifiuti e ciò anche malgrado il Comune non si sia tempestivamente attivato per l’indizione della gara per l’affidamento di tale servizio.

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