Descrizione
TAR Puglia, sez. II, sent. dell’8 maggio 2023, n. 724
Il TAR Puglia, con la decisione n. 724/2023, sostiene che la FORSU destinata ad un impianto per la produzione di biometano deve essere qualificata come rifiuto.
Benché la ricorrente sostenesse l’errata qualificazione della materia organica conferita in impianto, ritenendola un “sottoprodotto” o una “materia prima”, dalla pronuncia emerge che la sola produzione di biometano non incide sulla natura di impianto di recupero di rifiuti.
Ebbene, il Giudice adito sostiene che la FORSU non può essere intesa come sottoprodotto, in quanto tra i presupposti necessari occorre che lo scarto sia originato da un processo di produzione; diversamente, detto rifiuto non deriva da alcun processo produttivo ma da processi di consumo.
Parimenti, non può qualificarsi come eow, in quanto la perdita della qualifica di rifiuto avverrà in un momento successivo al processo di recupero dello stesso e, pertanto, prima dell’avvio di tale operazione il “rifiuto” continua ad essere tale.
Inoltre, la circostanza che la FORSU possa qualificarsi come “biomassa”, ai fini dell’applicabilità delle norme in materia di produzione di energia rinnovabile, non toglie, sulla scorta di precedente giurisprudenza, “che essa è e continua ad essere un rifiuto sino a che, ad ultimazione del ciclo di trattamento, viene definitivamente trasformata in un prodotto secondario”.
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