Descrizione
Tribunale Genova, Sez. II, Sentenza del 19 settembre 2022
Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 19 settembre, ha disposto l'esclusione, quali responsabili civili, di due società che avevano precedentemente patteggiato una sanzione amministrativa dipendente da reato nel medesimo procedimento, relativo alla drammatica vicenda del Ponte Morandi.
Tra i motivi fondanti l'esclusione il Tribunale ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale il responsabile civile debba essere, a sua richiesta, estromesso, nel caso in cui lo stesso abbia rappresentato la sussistenza di elementi potenzialmente pregiudizievoli per la propria posizione.
I giudici hanno, quindi, evidenziato come l'esclusione debba giustificarsi sulla base di quanto stabilito dall'art. 83 c.p.p. che prevede che l'imputato possa essere chiamato a rispondere come responsabile civile per fatti dei coimputati solo se prosciolto o se nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere.
Orbene, alla luce di ciò, il Tribunale, richiamando l'articolo 35 del d.lgs. n. 231/2001 che estende all'ente tutte le disposizioni processuali relative all'imputato “in quanto compatibili”, ha ritenuto che non vi fossero motivi per non applicare agli enti dal campo di applicazione dell'art. 83 c.p.p., tenuto conto che il d.lgs. 231/2001 configura una forma di responsabilità per fatto proprio caratterizzata dalla particolarità del soggetto chiamato a rispondere (persone giuridiche).
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