Erogazione all’operatore economico di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia

Descrizione

Corte di Giustizia Unione Europea, sez. I, 15 dicembre 2022, n. 470/20

La Corte di Giustizia si è pronunciata in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 108, paragrafo 3, TFUE; dell’art. 1, lett. c), del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’art. 108 del TFUE; del punto 50 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020.

La disciplina degli aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, precisamente ai punti 49 e 50, non è un ostacolo rispetto alla normativa nazionale che permette a chi presenta la domanda di ottenere tale aiuto anche quando la richiesta sia stata presentata successivamente rispetto all’avvio dei lavori di realizzazione del progetto in considerazione.

La corretta interpretazione dell’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, è quella che qualifica come “aiuto nuovo” un regime di aiuti esistente dichiarato compatibile con il mercato interno tramite una decisione della Commissione europea qualora detto regime è stato applicato successivamente alla data che lo Stato membro interessato dava alla Commissione all’interno del procedimento di valutazione dell’aiuto che si è concluso con la decisione stessa, coincidente con la data che scandisce la fine dell’applicazione di quel regime.
Con riguardo all’art. 108, paragrafo 3, TFUE, la Corte di Giustizia ha affermato che non impedisce l’accoglimento della domanda volta ad ottenere l’erogazione di un aiuto di Stato da parte di un operatore economico:

  • il fatto che esso abbia violato la notifica obbligatoria prevista dalla disposizione per quel lasso di tempo anteriore rispetto alla decisione della Commissione che dichiara la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno
  • e anche nel caso in cui la richiesta dell’aiuto è avvenuta in un momento in cui lo stesso era illegale, non essendo stata eseguita la notificazione all’istituzione mentre l’investimento collegato all’aiuto è stato realizzato quando il regime era legale, tramite la dichiarazione di compatibilità con il mercato interno tramite decisione della Commissione.

Queste situazioni devono essere sempre supportate dalla circostanza che il beneficiario dell’aiuto versi gli interessi sulle somme eventualmente percepite, per quel periodo in cui l’aiuto è considerato illegale.

LEGGI DI PIÙ

Questo contenuto è consultabile solo se si è sottoscritto un abbonamento CONTENT (oppure un pacchetto OPEN ACCESS)

 VAI AGLI ABBONAMENTI

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Contattaci se hai bisogno di maggiori informazioni su questo contenuto
RICHIEDI INFORMAZIONI
Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI