Gestione abbandonati, conferme sul ruolo della curatela

Descrizione

Cons. Stato, Sez. IV, sent. del 2 marzo 2023, n. 2208

Con la sentenza n. 2208 del 2 marzo 2023, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da un Comune calabrese, che aveva impugnato l’annullamento di una sua ordinanza avente ad oggetto la rimozione di un cumulo di rifiuti abbandonati. Tale attività veniva imposta ad una società proprietaria di un sito industriale produttrice di acido tannico e pannelli di truciolato di legno, la quale, a seguito della cessazione della propria attività, veniva posta in liquidazione. La decisione dell’amministrazione locale scaturiva dal riscontro di esalazioni maleodoranti ed incendi provenienti dal sito abbandonato ed era diretta ad evitare pregiudizi alla saluta pubblica e all’ambiente. Successivamente all’emanazione dell’ordinanza annullata in primo grado, la società veniva dichiarata fallita.
In tale occasione, i giudici amministrativi hanno avuto modo di ribadire che la curatela fallimentare è tenuta ad adempiere all’onere di smaltimento dei rifiuti ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ripristino dello stato dei luoghi, i cui costi gravano sulla massa fallimentare.
Ciò, infatti, trova giustificazione nel fatto che l’abbandono dei rifiuti rappresenta una diseconoemia esterna, cioè un’esternalità negativa, che deriva dall’attività d’impresa. Di conseguenza, il relativo costo deve essere preso in carico dai creditori della massa fallimentare, per poter così trarre vantaggi dall’eventuale residuo attivo della procedura.
Inoltre, è possibile affermare lo stesso assunto, evidenziando che l’abbandono dei rifiuti rientra nella categoria degli illeciti amministrativi, sulla quale la giurisprudenza maggioritaria si è più volte pronunciata, ritenendo che non vi è estinzione degli stessi in caso di fallimento del trasgressore, poiché si tratta di un evento non equiparabile alla morte del reo.

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