Gli obblighi di bonifica non possono essere trasmessi ai legatari

Descrizione

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, sent. del 28 marzo 2023, n. 277

Il TAR Lombardia, con la pronuncia n. 277 del 28 marzo 2023, ha accolto il motivo di ricorso con cui la ricorrente sosteneva l’illegittimità di un Atto Dirigenziale provinciale – Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile, nella parte in cui individuava la stessa come responsabile dello stato di potenziale contaminazione del sito, in qualità di legataria.
La ricorrente, essendo mera legataria dei risparmi e dell’usufrutto vitalizio sui beni immobili del marito defunto, tra cui terreni oggetto del giudizio, non subentrava nella totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a quest’ultimo. Di conseguenza, mettono in risalto i giudici in motivazione, non subentrava neanche negli obblighi di bonifica dei beni ricompresi nel compendio ereditario, che, in quanto obblighi di natura patrimoniale, si trasmettono esclusivamente agli eredi, ma non ai legatari.
Inoltre, il provvedimento in parola non imputava nemmeno alla ricorrente una responsabilità diretta in ordine allo stato di contaminazione del sito.

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