Ha rilevanza penale svolgere attività di gestione di rifiuti in aree diverse da quelle autorizzate

Descrizione

Cass. pen. Sez. III, sent del 2 maggio 2022, n. 16956

Costituisce un illecito lo svolgimento di attività di trattamento dei rifiuti in un territorio diverso dall’area debitamente autorizzata.

Lo stabilisce la Cassazione, con la sentenza n. 16956/2022, chiarendo che non può essere condivisa la previsione della ricorrente che faceva rientrare nella disposizione di cui all’articolo 216, comma 4, D.Lgs. 152/2006 lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti all’interno di un’area ulteriore rispetto a quella in relazione alla quale la stessa è stata autorizzata dall’ente territoriale a tal fine competente.

Dalla pronuncia citata emerge che la norma richiamata fa riferimento esclusivamente al mancato rispetto delle norme tecniche e delle altre prescrizioni specifiche di cui all’art. 214, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 152/2006, ipotesi nelle quali non appare assolutamente che possano essere fatti rientrare le ipotesi, come quelle oggetto di pronuncia, in cui lo scarto fra il contenuto dell’autorizzazione e il materiale svolgimento della attività di gestione dei rifiuti ha ad oggetto il mero ambito spaziale in cui la gestione è realizzata. LEGGI DI PIÙ

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