Descrizione
TAR Lombardia, Sez. IV, Sentenza del 4 ottobre 2022, n. 2187
I criteri ambientali minimi individuati dal Decreto CAM, essendo volti al perseguimento degli obiettivi ambientali che la p.a. è tenuta a raggiungere, vanno tenuti in considerazione anche in sede di stesura dei documenti di gara con riferimento all’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Stando così le cose, secondo i giudici del TAR Lombardia, le suddette disposizioni non hanno natura meramente programmatica, ma pongono in capo alle stazioni appaltanti veri e propri obblighi cogenti.
Le clausole ambientali minime, dunque, non costituiscono una “dichiarazione d’intenti” della stazione appaltante, ma dei veri e propri obiettivi da raggiungere, che, come tali, vincolano sia la pubblica amministrazione, che l’appaltatore.
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