I fanghi prodotti dalle pietre estratte in una cava sono rifiuti sono rifiuti quando vengono trattati

Descrizione

Cons. Di Stato Sent. 7 Giugno 2022 n. 4632

Il materiale fangoso risultante dalla lavorazione delle pietre estratte in una cava, qualora assoggettato a un successivo e ulteriore processo di trattamento, deve essere classificato come rifiuto e non come sottoprodotto.

Così ammonisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22807/2022, con la quale i giudici respingono il ricorso presentato dal titolare di una società di lavorazione delle pietre estratte da una cava di calcare, che era stato condannato da Tribunale di Taranto, ai seni dell’art. 256 TUA, per aver gestito e smaltito detta tipologia di rifiuti senza essere provvisto della relativa autorizzazione.

Il ricorrente non risultava, inoltre, neanche in possesso dell’atto autorizzativo necessario per la lavorazione delle pietre e quello relativo alle emissioni in atmosfera delle sostanze volatili, cosicché la Suprema Corte ha confermato anche la condanna per violazione dell’art. 269 TUA , che, al comma 1, prevede il rilascio di un’autorizzazione per gli stabilimenti che producono emissioni. LEGGI DI PIÙ

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