Il bando privo di riferimento ai CAM può essere impugnato anche dopo l’aggiudicazione

Descrizione

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 14 ottobre 2022, n. 8773

Lo scorso 14 ottobre il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi sulle conseguenze del mancato riferimento, nel bando di gara, ai Criteri minimi ambientali (CAM).

Innanzitutto, secondo i giudici amministrativi, non trattandosi di clausole escludenti o impeditive, è consentito che la suddetta mancanza possa essere fatta valere anche in un momento successivo all’aggiudicazione.

Sulla base di tale premessa, il Consiglio di Stato annulla il bando di gara per l’affidamento di un servizio di ristorazione in Puglia – e per l’effetto la relativa aggiudicazione – ricordando che “le disposizioni in materia di CAM, lungi dal risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti, come si desume plasticamente dal terzo comma dell’art. 34”. Tale disposizione sancisce, infatti, un obbligo di inserimento dei CAM nella lex specialis che “si applica agli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati”.

Di conseguenza, per ottemperare a siffatto obbligo non può ritenersi sufficiente – come riscontrato nel caso di specie - né l’impegno dell’offerente a minimizzare l’impatto ambientale nella fase esecutiva della commessa né il generico rinvio della legge di gara alla normativa vigente.

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