Descrizione
Cons. di Stato, sez. V, sent. del 27 giugno 2023, n. 6266
È illegittimo il Regolamento comunale sulla TARI che esonera dall’applicazione di detta tassa solo i magazzini la cui superficie risulta occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, con espressa esclusione dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati, pur se rientranti nell’ambito delle lavorazioni industriali.
Lo sostiene il Consiglio di Stato, che accoglieva parzialmente il ricorso presentato avverso un regolamento comunale, relativamente alle sole previsioni che limitavano l’esenzione solo a determinati magazzini, con esclusione sic et simplicer di quelli relativi ai prodotti finiti e semilavorati.
Travalicando le disposizioni normative vigenti, quindi, i Giudici di Palazzo Spada ritenevano che detta previsione fosse diretta ad attrarre a tassazione attività industriali che per legge vi sono sottratte.
In conclusione, dalla sentenza emerge l’illegittimità anche della parte in cui si richiede, ai fini dell’esonero della TARI, la documentazione del fatto che i magazzini sono destinati ad accogliere esclusivamente materie prime e merci, escludendo i magazzini per prodotti finiti e semilavorati.
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