Il principio “chi inquina paga” si applica anche al trasferimento a seguito di un'asta giudiziaria

Descrizione

Cons. Stato, sez. VI, sent. del 3 giugno 2024, n. 4965

I principi stabiliti in materia fallimentare dalla Adunanza Plenaria n. 3 del 2021, che ha chiarito che la presenza di rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi assunta dal curatore fallimentare comportino la sua legittimazione passiva all'ordine di rimozione, sono estensibili anche alla fattispecie del trasferimento giudiziario in seguito all'espletamento di un'asta giudiziaria.


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