Descrizione
TAR Lombardia, Sez. II, Sentenza del 29 giugno 2022, n. 647
Il Tar Lombardia ha confermato, con la sentenza 29 giugno 2022, n. 647, che il progetto di un nuovo tratto del collettore fognario, non consistente in un ampliamento dell’impianto di depurazione, non è un progetto da sottoporre a VIA o “screening”.
I giudici amministrativi rammentano che il procedimento di VIA si applica:
- agli interventi più impattanti sull'ambiente che sono soggetti a Via "obbligatoria" ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della direttiva 2011/92/Ue (previsti nell'allegato I della direttiva e dall'allegato I del Tua);
- e agli interventi meno rilevanti per l'ambiente per i quali la Via è solo "facoltativa" – e a cui si aggiunge pertanto il filtro dello “screening” – ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della direttiva (allegato II della direttiva e degli all. da II a IV del Tua).
In tale quadro veniva rilevato che la tipologia di opere di cui all'impugnato progetto non rientrava in alcuna di queste categorie.
Per quanto riguarda il criterio del cumulo degli interventi richiamato dal ricorrente, il Tar ha evidenziato come il Dm 30 marzo 2015 recante le linee-guida per lo “screening regionale” ritengono rilevanti ai fini dello screening ambientale esclusivamente i cumuli tra progetti relativi a opere appratenti “alla stessa categoria progettuale indicata nell’allegato IV” del TUA, mentre nel caso di specie si trattava di opere afferenti a categorie evidentemente diverse (fognatura e posta ciclabile).
LEGGI DI PIÙ