Descrizione
Cass. pen., Sez. III, sent. del 13 ottobre 2022, n. 38572
I veicoli importati per essere destinati ai centri di raccolta devono essere classificati come “fuori uso”, in quanto è stata già impressa univocamente la destinazione finale del bene. Pertanto, non rileva che all’art. 3, comma 2, D.Lgs. 209/2003 risulti che “un veicolo è classificato fuori uso (…) con la consegna ad un centro di raccolta”.
La Cassazione, quindi, con la sentenza n. 38572/2022, dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di conferma del decreto di convalida del sequestro probatorio, relativo a nove autoveicoli importati.
L’indagato sosteneva l’erronea qualificazione come rifiuti, in quanto risultava evidente che i veicoli non erano destinati alla demolizione e non vi era prova di consegna al centro di raccolta.
In tal quadro, gli Ermellini interpretano in maniera estensiva il termine “consegna”, facendovi rientrare anche la fase del trasporto, posto che l’indagato/acquirente svolgeva in via principale l’attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici e la causale dei bonifici era relativa alla rottamazione.
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