In difetto di collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale si applica la disciplina sui rifiuti

Descrizione

Cass. penale, Sez. III n. 47032 del 13 dicembre 2022

La Suprema Corte ha affermato, nella sentenza n. 47032 del 13 dicembre 2022, che se non risulta che il collettamento dei rifiuti liquidi o fluidi prodotti dalle stalle, una volta arrivati alle vasche di raccolta, proseguano in direzione di un corpo recettore finale, non può applicarsi la disciplina sugli scarichi.
Questa, infatti, si applica solo se il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto e attuato, senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema di collettamento e dunque è corretto ritenere integrato il reato di cui all’art. 256, comma 2, del TUA ove vi sia un abbandono incontrollato di liquami.
La Cassazione ha ritenuto non pertinente la fattispecie in questione neanche con la fertirrigazione, definendola come pratica di distribuzione liquami da allevamento per concimazione di terreni. Vengono individuati alcuni requisiti quali:

  • l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento,
  • l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti, dei tempi, delle modalità di distribuzione al tipo e al fabbisogno delle colture
  • nonché l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione originata da diverse causali (come lo spandimento dei liquami in caduta).
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