Descrizione
TAR Campania, sez. III, sent. del 20 settembre 2023, n. 5166
Nella valutazione dell’efficacia degli impianti installati ai fini della riduzione e/o abbattimento e della inibitoria alla propagazione di fumi e odori, non rileva che l’attività rientri nel campo di applicazione delle deroghe di cui all’art. 272, comma 1, TUA, ai sensi del quale non sono sottoposti ad autorizzazione (Parte V, Titolo I, TUA) le attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico.
Lo sostiene il TAR Campania, nella decisione n. 5166/2023, che non accoglie il ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale è stata disposta, tra l’altro, l’inibizione del convogliamento dei fumi delle cucine nelle bocchette/griglie di evacuazione, dovendo - in conformità col regolamento comunale - essere canalizzati in canne fumarie.
Invero, la ricorrente non ha dimostrato l’efficacia degli impianti alternativi installati ad impedire la propagazione dell’aria esausta (fumi e odori) all’esterno.
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