Inquinamento atmosferico: sono ricomprese le emissioni odorigene

Descrizione

TAR Campania, Sez. V, sent. del 31 luglio 2023, n. 4615

Per le emissioni odorigene, in base alla normativa nazionale vigente, non è prevista la fissazione di limiti di emissione né di metodi o di parametri idonei a misurarne la portata. Tuttavia, ciò non significa che non possano essere oggetto di considerazione i profili attinenti alle molestie olfattive al fine di prevenire e contenere i pregiudizi dalle stesse causati.

Invero, l’art. 268, comma 1, lett. a), TUA recepisce un concetto ampio di inquinamento atmosferico e, pertanto, anche se non è rinvenibile un riferimento espresso alle emissioni odorigene, le stesse debbono ritenersi ricomprese nella definizione di “inquinamento atmosferico” e di “emissioni in atmosfera”, poiché la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente, che di compromissione degli altri usi legittimi dell’ambiente, dovendo essere verificati i profili che arrecano molestie olfattive facendo riferimento alle migliori tecniche disponibili.

Lo ribadisce il TAR Campania, che, tuttavia, respinge il ricorso presentato per l’annullamento di un atto dell’ASL che accertava la legittimità dell’allevamento di capi di bovini realizzato sul fondo confinante di proprietà della ricorrente.

Nello specifico, infatti, sosteneva l’assenza di un’attività imprenditoriale mentre le verifiche sulle emissioni odorigene sono prescritte esclusivamente per gli allevamenti che possono configurarsi come “impianti”.

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