Interdittiva antimafia e controllo giudiziario

Descrizione

Cass. pen., sez. V, sent. del 22 dicembre 2022, n. 48913

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società che chiedeva la sostituzione della misura interdittiva antimafia con il controllo giudiziario ex art. 34-bis D.Lgs. 159/2011.

In particolare, la società richiedeva l’applicazione della misura del controllo giudiziario dopo aver impugnato l’interdittiva, alla luce del fatto che, nel frattempo, era stato adottato un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001, nominato un apposito Organismo di Vigilanza ed erano stati interrotti i rapporti commerciali in essere con le altre società attinte dalla misura.

La Corte ha dato risalto ai requisiti applicativi dell’una e dell’altra misura e, in relazione al controllo giudiziario, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «ai fini dell’applicazione del controllo giudiziario su richiesta volontaria di un’impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia impugnata dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. 16 settembre 2011, n. 159, il tribunale competente in tema di misure di prevenzione è tenuto a verificare sia il carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione, sia la concreta possibilità dell’impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose».

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