Descrizione
Cassazione penale, Sez. III, Sentenza del 26 maggio 2022, n. 20559
In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, il criterio di imputazione oggettiva del “vantaggio” di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 ha una connotazione essenzialmente oggettiva, ed è integrato dal risparmio di spesa o dalla "massimizzazione della produzione". La suddetta responsabilità, quando è determinata dalla violazione della disciplina antinfortunistica, non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio, e anche una singola trasgressione di regole cautelari da parte di una persona agente per conto dell'ente a norma del medesimo art. 5 può determinare un “vantaggio” ai fini indicati da tale disposizione, se questo è oggettivamente individuabile e la condotta trasgressiva integri gli estremi di un reato sussumibile tra le fattispecie previste dal d.lgs. n. 231 del 2001.
È quanto affermato dalla Suprema Corte in relazione ai fatti verificatisi in occasione delle operazioni di pulitura di un tank container precedentemente adibito al trasporto di zolfo allo stato fuso, nel corso delle quali hanno perso la vita cinque persone e una sesta ha riportato lesioni personali gravi a causa delle esalazioni.
Il Collegio ha ritenuto di dover evidenziare che, come conferma l'elaborazione giurisprudenziale, vi è un preciso presupposto per l'applicabilità dei criteri oggettivi di imputazione all'ente dei reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica: l’«interesse», come anche il «vantaggio», deve essere apprezzato con specifico riguardo alla condotta realizzata in violazione delle regole cautelari.
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