Descrizione
TAR Lazio, Sez. II-ter, Sentenza del 6 ottobre 2022, n. 12686
Non sussiste in capo al Ministero della Transizione Ecologica alcun obbligo di provvedere alle istanze dei privati, aventi ad oggetto richieste di parere concernente l’interpretazione di una normativa.
Lo sostiene il TAR Lazio, con la pronuncia n. 12686/2022, con la quale chiarisce che al suddetto Ministero non sono attribuite compente consultive nei riguardi dei privati per l’interpretazione conforme delle norme e che a nulla rileva la circostanza che in passato lo stesso abbia ritenuto di fornire chiarimenti in materia.
Nel caso di specie, quindi, non può essere inteso come silenzio inadempimento dell’Amministrazione la mancata risposa del MITE alle richieste del ricorrente, il quale chiedeva delucidazioni sulla corretta individuazione del produttore dei rifiuti esitanti dalle attività di cui all’art. 230, comma 5, TUA.
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