Descrizione
Cass. Pen., Sez. IV, sent. 9 agosto 2022, n. 30789
I giudici della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 30789 del 9 agosto 2022, hanno ribadito l’obbligo per il datore di lavoro di tenere conto dei fattori di pericolo legati agli agenti atmosferici, rientranti ex art. 180 del d.lgs. n. 81/2008, al fine di approntare le misure precauzionali necessarie a fronteggiare l’incidenza sulle condizioni di sicurezza.
Nel caso di specie gli imputati, nelle persone del legale rappresentante e del datore di lavoro della società, sono stati chiamati a rispondere del reato di cui all’articolo 589, commi 1 e 2, per aver cagionato la morte di un lavoratore, assunto irregolarmente, durante il montaggio di una copertina di cemento presso un cantiere edile a causa di un malore dovuto a ipertermia da colpo di calore.
I giudici hanno, quindi, contribuito a dare una definizione all'ipertermia da colpo di calore, che costituisce "sindrome generale che si manifesta quando la temperatura interna del corpo si innalza notevolmente perché l'organismo non è più capace di mantenere il proprio equilibrio termico di fronte all'elevarsi della temperatura ambientale per difetto dei processi di termolisi, che si verifica quando la vasodilatazione periferica, la sudorazione, la termodispersione attraverso la cute, l'iperventilazione polmonare non sono più capaci di ridurre la termogenesi interna”
Nel caso di specie, è stato rilevato come: “nessun tipo di accorgimento era stato adottato per proteggere il lavoratore dal rischio di un danno alla salute come conseguenza di una prolungata esposizione al sole, in costanza di temperature assai elevate, durante lo svolgimento di mansioni lavorative pesanti e faticose”.
A tal proposito, in punto di diritto, è stato rammentato che, quanto al profilo di colpa generica, del pari ravvisato nella condotta degli imputati, in tema di infortuni sul lavoro non occorre, affinché possa configurarsi la responsabilità del datore di lavoro, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore.
Pertanto, gli Ermellini con riguardo a tale profilo di colpa hanno ritenuto infondato il ricorso proposto. Diversamente, i giudici della Suprema Corte sono pervenuti a conclusioni diverse annullando parte della sentenza impugnata, avuto riguardo all’ulteriore accusa nei confronti del Datore di lavoro di aver ritardato “colpevolmente” i soccorsi, ritenendo la motivazione della Corte territoriale carente e inadeguata sul punto.
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