Descrizione
Cass. pen., sez. II, sent. del 14 settembre 2023, n. 37655
Con sentenza pubblicata il 14 settembre 2023, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul tema della cancellazione dell’ente dal registro delle imprese successivamente alla commissione di un illecito ex D. Lgs. 231/2001, annullando con rinvio la sentenza impugnata nei confronti della società.
La società in uno dei motivi di ricorso deduceva l’estinzione ex art. 5, comma 1 del d Lgs. 231/2001 dell’illecito amministrativo addebitatole in quanto era sopravvenuta la cancellazione dal registro delle imprese della stessa, ponendo a fondamento della propria tesi quanto affermato dalla stessa Corte con sentenza del 10 settembre 2019, n. 41082, che, in quella occasione dichiarava estinto l’illecito amministrativo a seguito della cancellazione dalla società dal registro delle imprese.
La Corte di Cassazione non ha tuttavia accolto tale motivo di ricorso in quanto “la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese non determina l’estinzione dell’illecito previsto dal D. Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231, commesso nell’interesse ed a vantaggio dello stesso”, ritenendo di dover far riferimento anziché alla citata pronuncia di cui sopra del 2019, ad una più recente, ossia la sentenza emessa dalla Sez. 4, n. 9006 del 22/02/2022 Ud. (dep. 17/03/2022) Rv.282763 – 01, con riguardo “alla responsabilità di una società di capitali per l'illecito previsto dall'art. 25-septies, comma 3, del citato D. Lgs., in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p., in cui la Corte ha precisato che all'estinzione della persona giuridica consegue il passaggio diretto della titolarità dell'impresa ai singoli soci, non venendo meno i rapporti sorti anteriormente allo scioglimento”.
LEGGI DI PIÙ