Descrizione
Cass. Pen., sez. III, sent. del 19 novembre 2024, n. 42375
La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha fornito chiarimenti in merito alla partecipazione dell’ente nel processo penale “231”. Nello specifico, è stato richiamato un principio espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 33041 del 28 maggio 2015 secondo il quale “in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la partecipazione attiva dell’ente al procedimento che lo riguarda è subordinata alla sua previa costituzione, formalità individuata dall’art. 39 D.lgs. n. 231 del 2001 quale mezzo di esternazione della volontà diverso e più articolato di quelli dell’imputato persona fisica, in quanto corrispondente alla struttura complessa di tale figura soggettiva red idoneo a rendere quanto prima ostensibile l’eventuale conflitto di interessi derivante dall’essere il legale rappresentante indagato o imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo”.
LEGGI DI PIÙ