Descrizione
Cass. pen., sez. III, sent. del 21 giugno 2023, n. 26787
Con la sentenza n. 26787/2023 la Suprema Corte si è pronunciata sugli effetti della fusione dell’ente rispetto alla contestata responsabilità 231.
Nel caso trattato, una Società condannata in secondo grado per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies “Reati ambientali” comma 2 lett. b) del decreto 231 ha presentato ricorso sostenendo, fra gli altri motivi, la mancata valutazione da parte del giudice di merito, dell’avvenuta estinzione della Società. L’estinzione della Società era avvenuta per il tramite della fusione per incorporazione con altra Società.
Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non poter valutare, ai fini della responsabilità 231, l’estinzione dell’ente a seguito di fusione per incorporazione.
La Suprema Corte infatti ha precisato che “sebbene sia pur vero che il meccanismo della fusione, tanto più se per incorporazione, determina un fenomeno che la stessa giurisprudenza di questa Corte, stante la successio in universum ius che essa comporta rispetto ai rapporti giuridici delle società̀ preesistente in favore della nuova società̀ ovvero della società̀ incorporante, ha accostato alla successio mortis causa (…), non può non osservarsi come siffatta analogia, meramente descrittiva ed evocativa di fenomeni antropomorfici non riproducibili ad instar naturae nei soggetti giuridici impersonali, esaurisca i suoi effetti sul piano del diritto civile; non potendo certamente ritenersi che per effetto della intervenuta estinzione della società dovuta alla sua fusione per incorporazione con altro soggetto collettivo, si realizzino tutte le conseguenze che sono proprie dell'avvenuto decesso dell'imputato”.
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