La mancata fruibilità del servizio rifiuti comporta la riduzione della Tari

Descrizione

Cass. civile, Sez. V, ord. del 27 gennaio 2023, n. 2612

L’ubicazione di una società in un’area interportuale, all’interno della quale non viene svolto il servizio rifiuti, e dunque, vi è una limitata fruizione dello stesso, giustifica una riduzione della tassa rifiuti, cioè della Tari. La Corte di Cassazione ha motivato tale conclusione, nell’ordinanza n. 2612/2023, sostenendo che l’art. 1, comma 657, L. 147/2013 legittima il contribuente ad usufruire delle c.d. riduzioni tecniche, fino al 40% dell’importo, laddove il servizio pubblico in parola non possa essere correttamente espletato, con conseguente sopportazione dei relativi costi.

Inoltre, dall’ordinanza emerge che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, le riduzioni spettino a prescindere da una specifica previsione all’interno del regolamento. Infine, non essendo collegate alla peculiarità di situazioni soggettive, le stesse vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l’indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi.

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