La mera commercializzazione non è prova del concreto utilizzo

Descrizione

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, Sentenza del 5 agosto 2022, n. 780

Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto non è sufficiente che i materiali siano venduti a soggetti terzi e da questi ad altri, necessitando, anche a seguito di diversi passaggi intermedi, che il materiale sia concretamente utilizzato, così come previsto all’art. 184-ter TUA.

Lo ribadisce il TAR Lombardia, il quale precisa che la semplice commercializzazione dell’end of waste rileverebbe quale facile elusione dell’onerosa disciplina dello smaltimento dei rifiuti.

La medesima pronuncia, la n. 780/2022, altresì conferma che un materiale recuperato ai sensi dell’art. 183-ter TUA possa perdere la qualifica di end of waste qualora dovesse venire meno una condizione esterna nel corso del tempo, in quanto questa non dipende esclusivamente dalle condizioni intrinseche del materiale.

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