La natura di rifiuto può prescindere dall’analisi tecnica disposta dal Giudice

Descrizione

Cassazione penale, Sez. III, Sentenza dell’8 settembre 2022, n. 33102

Ai fini dell’accertamento della natura di una cosa come rifiuto, non è sempre necessaria un’analisi tecnica disposta dal Giudice, potendosi ricavare il relativo convincimento da altri elementi del processo.

Lo sostiene la Cassazione con la pronuncia n. 33102/2022, dalla quale emerge che la qualifica di rifiuto non deve essere necessariamente accertata tramite perizi, potendo il Giudice fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali, rilievi fotografici, ispezioni o sequestri.

Gli Ermellini, quindi, non ritengono ammissibili le doglianze del ricorrente, condannato per una spedizione illegale di rifiuti, in quanto i beni oggetto di spedizione rinvenuti nel container erano accatastati alla rinfusa e, così come emerge dai rilievi fotografici, era stata riscontrata la presenza di oli esausti nei motori.

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