La pericolosità dei rifiuti di cui è contestato l’abbandono deve essere verificata in relazione alla loro natura

Descrizione

Cass. Pen., sez. III, sent. del 24 ottobre 2024, n. 38811

La Corte di Cassazione ha chiarito che, “la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari indagini o accertamenti, quando risulti, anche soltanto per le modalità di raccolta e deposito, che lo stesso non sia stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione di liquidi o delle altre componenti pericolose”.

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