La posizione apicale del delegato deve valutarsi nel caso concreto

Descrizione

Cassazione penale, Sez. IV, Sentenza del 21 settembre 2022, n. 34943

La Cassazione ha affrontato il tema della distinzione tra figure apicali all’interno della compagine societaria e soggetti sottoposti all’altrui direzione, ai fini del riconoscimento della responsabilità amministrativa da reato in capo all’Ente.

Nel caso di specie il delegato alla sicurezza di una società e RSPP veniva considerato soggetto apicale in virtù dei poteri che gli erano stati conferiti con delega dal datore di lavoro.

Invero, gli ermellini hanno ritenuto che non possa riconoscersi rilievo decisivo al conferimento mediante atto di delega di specifiche attribuzioni per lo svolgimento di una funzione determinata per far assurgere il delegato a soggetto in posizione di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità produttiva.

La Suprema Corte, quindi, ha ritenuto indispensabile, per ottenere tale qualifica, l'effettivo assetto di poteri in capo al soggetto, in particolare, considerato quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lett. a) del d.lgs. 231/01, ha ritenuto necessario aver riguardo all'effettivo svolgimento di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

LEGGI DI PIÙ

Questo contenuto è consultabile solo se si è sottoscritto un abbonamento CONTENT (oppure un pacchetto OPEN ACCESS)

 VAI AGLI ABBONAMENTI

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Contattaci se hai bisogno di maggiori informazioni su questo contenuto
RICHIEDI INFORMAZIONI
Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI