La prova della regolarità del deposito temporaneo spetta al produttore dei rifiuti

Descrizione

Cassazione penale, Sez. VII, Ordinanza del 12 aprile 2022, n. 14030

In materia di gestione dei rifiuti, l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di un regime più favorevole, come nelle ipotesi dell’istituto del deposito temporaneo di cui all’art. 185-bis D.Lgs. 152/2006, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria dell’istituto citato rispetto alla disciplina ordinaria.

È quanto emerge dalla pronuncia n. 14030/2022 della Cassazione, con la quale gli Ermellini si esprimono in ordine al ricorso presentato dal socio accomandatario di una società che effettuava un deposito temporaneo di rifiuti, non rispettando i requisiti necessari per il regolare svolgimento di detta attività, così come stabiliti dal Legislatore ambientale. LEGGI DI PIÙ

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