La sostituzione della Consorziata in corso di gara: il TAR Napoli ne dichiara l’ammissibilità

Descrizione

TAR Napoli, Sez. I, 13 luglio 2022, n. 4731

Il TAR Napoli, con la sentenza 4731 del 2022, ha dichiarato ammissibile la sostituzione, anche in corso di gara d’appalto, dell’impresa designata per l’esecuzione nell’ambito di un Consorzio stabile, a sua volta partecipante a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, e che abbia perduto i requisiti di partecipazione previsti dal bando.
Nel fatto, il Raggruppamento a cui partecipava il Consorzio ricorrente veniva escluso dalla gara d’appalto a causa di un illecito professionale in capo ad una delle consorziate esecutrici.
La doglianza su cui il ricorrente poneva l’attenzione consisteva nel sostenere che andava verificata l’ammissibilità della sostituzione della consorziata esecutrice, “affermando in tale ottica che il Consorzio possiede i requisiti di qualificazione che verrebbero a mancare, ovvero può designare altra consorziata che ne sia in possesso”.
Ebbene, i giudici campani, risolvono la questione rifacendosi agli enunciati dell’Adunanza plenaria del 25 giugno 2022, n. 2 con la quale era stata espresso il principio di diritto per cui “la modifica del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara”.
Con la sentenza in commento è stato dunque affermato che la possibilità di sostituire anche in corso di gara il soggetto mandatario o mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese deve essere estesa anche alla società consorziata.
Tale affermazione va ad incidere sulla disposizione di cui all’art. 48, co. 7 bis del Codice dei contratti pubblici, che invero ammetterebbe la sostituzione della consorziata solo in fase di esecuzione.
Nondimeno l’interpretazione patrocinata dal TAR Napoli risulta necessaria ad evitare una disparità di trattamento tra varie ipotesi di sopravvenienze che non sarebbe ragionevolmente supportata.
Di conseguenza, la stazione appaltante avrebbe dovuto interpellare il raggruppamento assegnando un congruo termine per la riorganizzazione al fine di poter riprendere la partecipazione alla gara, verificando i presupposti e le condizioni della sostituzione della consorziata designata.

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