Descrizione
Cass. Pen., sez. III, sent. dell’11 settembre 2024, n. 34232
La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che “non è possibile qualificare come “scarico di acque reflue industriali” di cui all’art. 137, c. 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente) quelle acque che, pur derivanti da un ciclo produttivo, vengano stoccate e smaltite tramite diverse operazioni di trattamento; tali acque devono invece essere considerate “rifiuti liquidi” ai sensi dell’art. 256, c. 1, lett. a, del medesimo Codice e il loro smaltimento deve avvenire previa autorizzazione. Inoltre, l’abbandono incontrollato di rifiuti liquidi, fuga ogni dubbio circa la correttezza dell’avvenuta sussunzione del fatto di reato sotto la fattispecie dell’attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, non potendosi conferire alcun rilievo al dato, di carattere atecnico, contenuto nella comunicazione di notizia di reato”.
LEGGI DI PIÙ