Descrizione
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, Sentenza del 2 luglio 2022, n. 1563
Il Tar Lombardia ha recentemente chiarito che il legale rappresentante di un’impresa può chiedere la dispensa per responsabile tecnico rifiuti quando abbia 20 anni d’esperienza in questo ruolo, senza che tuttavia debba vantarne altrettanti come legale rappresentante.
I giudici amministrativi hanno così accolto le doglianze del ricorrente che si era visto rifiutare la dispensa dall’esame per responsabile tecnico dei rifiuti previsto dall’art 13 del DM 120/2014, poiché, nonostante avesse il requisito dell’esperienza ventennale come responsabile tecnico, non possedeva quello dell’essere stato rappresentante legale della società per il medesimo lasso di tempo. Alla luce dell’equivocità dell’art. 12 dm 120/2014, il TAR ha ritenuto troppo gravoso il requisito della doppia esperienza ventennale, affermando dunque che il requisito andasse riferito solo al ruolo di responsabile tecnico. Resta fermo, tuttavia, che al momento della presentazione della domanda il richiedente debba anche rivestire il ruolo di rappresentante legale dell’impresa.
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