Descrizione
TAR Veneto, sez. II, 22 marzo 2022, 481
Le modifiche progettate ad un’installazione AIA devono essere comunicate, prima della loro realizzazione, all’Autorità competente così che questa possa valutarne gli effetti sull’ambiente.
Ciò è quanto ricordato dal Tar Veneto con la sentenza n. 481 del 22 marzo 2022.
Nella fattispecie, un’azienda di stoccaggio e recupero di rifiuti autorizzata in AIA eliminava un capannone dedicato allo stoccaggio di rifiuti senza darne preventiva comunicazione all’Autorità competente.
Secondo i giudici tale comportamento si pone in violazione con l’art. 29-nonies d.lgs. 152/2006 laddove tale norma disciplina la comunicazione delle modifiche progettate per consentire alla P.a. di verificare se la modifica debba qualificarsi come “non sostanziale” o “sostanziale”. Una modifica sostanziale comporta infatti la necessità del rilascio di una nuova autorizzazione.
L’unica ipotesi in cui ci si può esimere dalla comunicazione è quando si tratta di modifiche che neppure in linea astratta potrebbero produrre effetti sull’ambiente.
Da ultimo viene specificato che l’inosservanza delle prescrizioni AIA, qui rappresentata dall’omessa comunicazione della modifica, può giustificare la sospensione dell’autorizzazione solo laddove la P.a. motivi la sussistenza di un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente.
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