Descrizione
Cons. Stato, Sez. IV, sent. del 22 marzo 2023, n. 2895
Con la sentenza n. 2895 del 22 marzo 2023, il Consiglio di Stato ha affermato che in presenza di attività debitamente autorizzata e svolta dal privato secondo le prescrizioni stabilite, la stessa non può essere sospesa da un provvedimento extra ordinem.
Nel caso di specie, in particolare, un impianto per attività di recupero ambientale (R10) era autorizzato con AUA a ricevere, tra le altre cose, fanghi di cartiera ed autorizzato alle emissioni in atmosfera di polveri diffuse. Con il ricorso in primo grado l’appellante, proprietaria dello stesso, impugnava l’ordinanza contingibile ed urgente, emessa dal Comune con cui le veniva ordinato di sospendere l’attività.
La suddetta pronuncia chiarisce che l’esercizio da parte di privati di attività economiche debitamente autorizzate e svolte entro i limiti fissati in via amministrativa preclude l’esercizio dei poteri sindacali contingibili ed urgenti proprio perché il contemperamento degli interessi è stato già operato a monte, nell’opportuna sede procedimentale delineata dalla legge. Una volta che l’autorizzazione viene concessa, il privato che vi si attenga non può essere attinto da tale tipologia di provvedimenti che gli impediscano de facto l’attività.
LEGGI DI PIÙ