Descrizione
TAR Veneto, Sez. II, Sentenza del 10 ottobre 2022, n. 1518
Nell'ambito del riesame di un'AIA è ammessa l’imposizione di limiti allo scarico per le sostanze PFAS non previsti dalla legislazione nazionale e in assenza di BAT applicabili.
Ciò è quanto statuito dal TAR Veneto con la sentenza n. 1518 del 10 ottobre 2022.
Nel caso di specie, la controversia aveva ad oggetto il decreto della Regione Veneto con il quale, a conclusione del procedimento di riesame dell'AIA, venivano introdotti limiti allo scarico e prescrizioni relative all'accettazione di rifiuti contenenti PFAS quali condizioni di autorizzazione.
Con riferimento ai limiti allo scarico, l’impresa ricorrente sosteneva che la Regione avesse travalicato i limiti delle proprie competenze dal momento in cui non le sarebbe concesso di imporre limiti con riferimento a sostanze non disciplinate dal d.lgs. 152/2006.
I giudici amministrativi respingono tale doglianza affermando come – in forza dell’art. 76, co. 1 e 6, del d.lgs. 152/2006 - le Regioni possono individuare, nell’ambito dei Piani di tutela delle Acque, obiettivi di qualità ambientale più restrittivi di quelli previsti dalla normativa statale. Peraltro, anche nelle more dell’approvazione della pianificazione di settore, l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione può “introdurre prescrizioni di esercizio agli impianti di trattamento di rifiuti e limiti agli scarichi all’interno dei singoli provvedimenti autorizzatori, al fine di prevenire situazioni di inquinamento”, anche laddove ciò significhi introdurre limiti per sostanze non disciplinate dal d.lgs. 152/2006.
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