Descrizione
TAR Lombardia, Sez. III, Sentenza del 2 agosto 2022, n. 1880
La natura scarsamente rilevante di un’emissione ex art. 272, primo comma TUA – che esclude la necessità di un’autorizzazione ovvero di particolari prescrizioni per l’attività che le produce - non preclude la possibilità che talune prescrizioni possano essere dettate da altre norme per la tutela di interessi pubblici diversi da quello ambientale quale quello della pacifica e civile convivenza, turbata dalla produzione di emissioni non inquinanti ma moleste per il vicino.
Per l’effetto, il TAR Lombardia con la sentenza del 2 agosto 2022 n. 1880 ha confermato la legittimità di un’ordinanza con cui il Comune di Milano, in base al regolamento di igiene adottato dall’amministrazione, ordinava ad un laboratorio odontotecnico situato in un condominio l’istallazione di un impianto di captazione delle emissioni esitanti dalla depurazione delle acque reflue industriali prodotte da detta attività.
Invero, il provvedimento non aveva il carattere dell’urgenza e della contingibilità bensì veniva assunto ex art. 107 TUEL dal dirigente per porre rimedio ad una situazione di molestia olfattiva espressamente disciplinata dal regolamento comunale, il quale prevede che qualsiasi attività che dia luogo anche occasionalmente a emissioni in atmosfera deve avvenire con modalità e/o dispositivi atti a evitare pericolo per la salute e molestie di ogni genere per il vicinato.
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