Descrizione
TAR Puglia - Lecce, Sez. II, sent. del 26 gennaio 2023, n. 124
L’apposizione di un limite massimo alla riduzione della parte variabile della Tari, per le attività che dimostrano di aver avviato a riciclo o recupero i rifiuti speciali assimilati agli urbani, è illegittima, poiché altera il criterio di proporzionalità. É questo il principio affermato dal Tar Puglia, con sentenza n.124/2023, pronunciandosi sull’annullamento di un regolamento comunale che prevedeva, l’apposizione, alla riduzione suddetta, di un tetto massimo.
Altra censura mossa al regolamento in questione, atteneva all’attribuzione di un regime di esenzione atipico per gli immobili comunali causa mancata copertura finanziaria, laddove questa tipologia di esenzioni, cioè non espressamente previste dalla legge ma individuate dal Comune, non possono essere addebitate ai contribuenti ma devono essere coperti dal contributo comunale.
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