Descrizione
Cass. Civ., sez. II, ord. del 7 ottobre 2024, n. 26158
La Corte di Cassazione, riprendendo un consolidato principio di diritto, ha chiarito che “i limiti di emissione da prendere in considerazione, qualora ci si trovi, dinnanzi a scarichi che convogliano delle ‘acque reflue urbane’, sono quelli di cui alla tabella 3” all’allegato 5, d.lgs. 152/2006, la cui nota 2 prevede la sua non applicabilità qualora lo scarico non convogli acque reflue industriali, ma solo reflui domestici e acque meteoriche di dilavamento.
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