L’obbligo di rimozione di rifiuti abbandonati su un terreno non grava automaticamente sul proprietario dello stesso

Descrizione

TAR Campania, Sez. V, sent. del 30 gennaio 2023, n. 681

È illegittimo imporre al proprietario del terreno sul quale si rinvengono rifiuti abbandonati, la rimozione degli stessi, in assenza di una previa istruttoria che abbia accertato la responsabilità dello stesso e di un’adeguata motivazione in merito, frutto di puntuali riscontri probatori.
Tale argomentazione è stata utilizzata dal Tar Campania, in occasione dell’accoglimento di un ricorso attinente ad un’ordinanza sindacale con cui un Comune aveva intimato al mero proprietario del terreno di procedere, a proprie spese, alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati.

La pronuncia ribadisce che è indubbio che l’art. 192 TUA prevede un obbligo di rimozione dei rifiuti in via principale in capo all’inquinatore e, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento dell’area; tuttavia, quest’ultimo deve rendersi colpevole almeno di inidonea vigilanza, risultando insufficiente la sola titolarità dei suddetti diritti.
In altri termini, occorre che il Comune accerti che il proprietario abbia tenuta una condotta quantomeno colposa.

LEGGI DI PIÙ

Questo contenuto è consultabile solo se si è sottoscritto un abbonamento CONTENT (oppure un pacchetto OPEN ACCESS)

 VAI AGLI ABBONAMENTI

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Contattaci se hai bisogno di maggiori informazioni su questo contenuto
RICHIEDI INFORMAZIONI
Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI