L’ordinanza di rimozione rifiuti rivolta alla persona giuridica non dispensa da accertamento

Descrizione

TAR Umbria, Sez. I, sent. del 23 maggio 2022, n. 325

Il TAR Umbria, con pronuncia n. 325 del 23 maggio 2022, annulla l’ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti abbandonati, in quanto, tra l’altro, adottata senza essere preceduta da alcun contradditorio con la società ricorrente.

Giova chiarire che il terzo comma dell’art. 192 TUA prevede espressamente che abbandona rifiuti o li deposita in maniera incontrollata, sul suolo o nel suolo, è tenuto alla rimozione e all’avvio a recupero o allo smaltimento a seguito di debiti accertamenti, effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati.

Detto accertamento, tuttavia, deve essere svolto tanto nelle ipotesi il destinatario sia una persona fisica che una persona giuridica. Conferme in tal senso emergono dalla recente sentenza che chiarisce che “la colpevolezza, anche nella forma non antropomorfizzata della disfunzione organizzativa ovvero della trascuratezza e dell’incuria della gestione del bene, deve essere oggetto di accertamento in contraddittorio con il soggetto interessato”. LEGGI DI PIÙ

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