Modello Organizzativo adottato ma non attuato

Descrizione

Cassazione penale, Sez. IV, Sentenza del 7 ottobre 2022, n. 38025

La Corte di Cassazione, mediante sentenza n. 38025 del 7 ottobre 2022, ha affermato il principio per cui l’ente che richiede il beneficio della riduzione della sanzione pecuniaria ex D.lgs. 231/2001 deve non soltanto avere adottato un Modello organizzativo, ma averlo anche reso operativo.

Nel caso di specie una società del settore petrolifero lamentava la violazione dell’art. 12, comma 2, lett. b) del D.lgs. 231/2001, non avendo la corte territoriale applicato l’attenuante consistente nella riduzione da un terzo alla metà della sanzione pecuniaria irrogata, consequenziale all’adozione di un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Chiamata a pronunciarsi, la Suprema Corte ha respinto il ricorso avendo constatato che la società, pur avendo adottato un modello idoneo, non lo aveva reso operativo, non essendo sufficiente a tal fine la mera nomina dell’Organismo di Vigilanza.

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