Modifica dell’autorizzazione unica ex. Art 208 solo a determinate condizioni

Descrizione

TAR Sicilia, sez. II, sent. del 31 agosto 2023, n. 2598

Con la sentenza n. 2598 del 31 agosto 2023, il TAR Sicilia ha affermato il principio secondo cui la modifica di quanto previsto dall’autorizzazione unica di cui all’art. 208 TUA, da parte dell’Amministrazione, discende sia dal concretizzarsi di criticità ambientali, sia dal decorso di un tempo pari a cinque anni dalla data rilascio dell’autorizzazione stessa.

Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva introdotto una prescrizione in seno all’autorizzazione unica rilasciata al ricorrente, titolare di un impianto per la produzione di compost di qualità e di stoccaggio di rifiuti non pericolosi, ma in mancanza di una qualsivoglia condizione di criticità ambientale.

Inoltre, in tale occasione i Giudici hanno avuto modo di affermare che per il rilascio di un titolo autorizzatorio di contenuto diverso rispetto a quanto già assentito, deve ritenersi assolutamente necessario l’utilizzo del modulo procedimentale contemplato per il rilascio dell’autorizzazione originaria. In questo caso, si sarebbe trattato della Conferenza di servizi, così come previsto dal terzo comma dell’art. 208 D.Lgs, 152/06.

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