Descrizione
Corte di Giustizia UE, sent. del 9 marzo 2023, causa C-375/21
La Corte di giustizia chiarisce come la P.A. non possa ammettere domande di deroga che consentano il superamento dei valori limite previsti dalla legge per la qualità dell’aria. Lo stesso vale per le domande aventi ad oggetto l’inosservanza delle misure contenute nei piani aria.
Ciò emerge dalla lettura combinata degli articoli 15, paragrafo 4, e 18 della Direttiva 2010/75/Ue in materia di emissioni industriali con gli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/Ce, le quali hanno trovato attuazione nel nostro Paese, rispettivamente, con la Parte II del TUA e con il D.Lgs. 155/2010.
I giudici europei evidenziano che il regime di deroga, il quale autorizza l’autorità competente a fissare valori limite di emissione meno severi, può essere attuato esclusivamente laddove l’ottenimento dei livelli di emissione associati alle BAT comporti una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali in ragione dell’ubicazione dell’installazione o delle sue caratteristiche tecniche.
Detta deroga può essere concessa unicamente se i valori limite di emissione meno severi non comportano eventi inquinanti di rilievo e se, malgrado tale deroga, si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale.
L’applicazione del regime di deroga, si legge nella sentenza, non influisce comunque sui valori limite della Direttiva 2008/50, inerenti alcuni inquinanti, compreso il biossido di zolfo, data la loro natura di norme di alta qualità ambientale.
LEGGI DI PIÙ