Descrizione
Cass. penale, Sez. III, sent. del 10 febbraio 2023, n. 5738
In tema di inquinamento idrico, ai fini dell’integrazione del reato di cui agli artt. 124 e 137 TUA, costituisce scarico non autorizzato di acque reflue industriali qualsiasi immissione delle stesse che deve tuttavia avvenire attraverso un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore.
Lo ribadisce la Cassazione, mediante la pronuncia n. 5738/2023, la quale sottolinea come la stabilità del collettamento non deve essere confusa con la presenza, continuativa nel tempo, dello stesso sistema di riversamento. Con ciò a dire che la disciplina delle acque sarà applicabile ogni qual volta vi sia uno scarico per come descritto, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale.
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