Ordinanza in materia di inquinamento acustico: potere esclusivo del Sindaco

Descrizione

TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I, sent. del 4 maggio 2023, n. 159

L’art. 9 della L.447/1995 pone in capo al Sindaco il potere di operare in presenza di una situazione di inquinamento acustico, ordinando lo svolgimento di una serie di misure, ivi inclusa anche l’inibizione di alcune attività, e, dunque, la competenza all’adozione di tali misure è in capo allo stesso e non al dirigente.

Lo sostiene il TAR Emilia-Romagna, chiamato a decidere sull’annullamento di un’ordinanza in materia di inquinamento acustico, adducendo, tra l’altro, l’illegittimità di questa per difetto di competenza del dirigente all’adozione della medesima.

Nello specifico, si richiama l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il potere di cui al citato art. 9 “non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico”.

Pertanto, ne deriva che la competenza all’emissione dei relativi provvedimenti ricade sempre e comunque il capo al Sindaco, con conseguente difetto di competenza del dirigente, essendo tale competenza attribuita espressamente dalla legge in via esclusiva al primo.

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