Ordine di rimozione, ribadito il “no” alla responsabilità oggettiva

Descrizione

TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. del 20 luglio 2023, n. 934

L’ordine di rimuovere i rifiuti abbandonati può essere rivolto al proprietario e ai titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area solo quando l’Amministrazione ne dimostri almeno la corresponsabilità in uno con gli autori dell’illecito, avendo questi posto in essere una condotta, sia essa a carattere commissivo od omissivo, purché in ogni caso assistita da dolo o colpa.

Lo ribadisce ancora il TAR Puglia, sostenendo l’illegittimità di un ordine di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolto al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità di proprietario, in difetto di un’adeguata dimostrazione dell’imputabilità soggettiva della condotta contestata sulla base di un’istruttoria completa ed esauriente.

Invero, l’art. 192 TUA, nel prevedere che la violazione ai suddetti soggetti deve essere “imputabile a titolo di dolo o colpa”, esclude una fattispecie di responsabilità oggettiva.

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