Descrizione
Cass. pen., sez. III, sent. del 13 aprile 2023, n. 15449
Il “pastazzo” di agrumi, pur possedendo in astratto i requisiti per essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis TUA, se esposto senza alcun particolare accorgimento agli agenti atmosferici e soggetto, pertanto, per la sua composizione, ai naturali processi di fermentazione, costituisce un rifiuto, con la conseguenza che il suo abbandono o il suo deposito incontrollato su un terreno presentano rilievo penale.
Lo ribadisce la Cassazione penale, con la decisione n. 15449/2023, che dichiarava infondato il ricorso presentato dall’amministratore di una società avverso la sentenza che lo dichiarava colpevole del reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.
In concreto è stato accertato che erano stati depositati sul terreno – da tempo imprecisato e senza essere sottoposti a procedura e controlli per il recupero – degli scarti vegetali costituiti da resti di agrumi, che dovevano essere qualificati come rifiuti, in quanto si presentavano in putrefazione e con cattivo odore. Pertanto, non potevano essere riutilizzati in agricoltura come ammendante agricolo, così da integrare la definizione di cui all’art. 183, comma 1, lett. a), TUA.
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