Descrizione
Cass. pen., sez. III, sent. del 12 settembre 2023, n. 37114
La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 1° aprile 2022, confermava la condanna di una società in ordine all’illecito amministrativo dipendente da reato di cui all’art. 256, comma 1, D. Lgs. 152/2006.
Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per Cassazione, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 25-undecies, 60 e 67 del D. Lgs. 231/2001 e 256, comma 1, D. Lgs. 152/2006 per il mancato rilievo da parte della Corte d’Appello della mancanza di procedibilità dell’azione nei confronti dell’ente, esercitata successivamente rispetto alla prescrizione del reato presupposto.
La Suprema Corte, a fondamento della propria tesi ha ricordato le motivazioni precedentemente espresse, nella parte in cui veniva precisato che “ai fini dell’accertamento della natura giuridica della condotta e, conseguentemente, del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, costituiscono significativi indici rivelatori della permanenza la sistematica pluralità di azioni di identico o analogo contenuto, la pertinenza del rifiuto al ciclo produttivo dell’agente, la reiterata utilizzazione di un unico sito quale punto di rilascio dei rifiuti”.
In conclusione “le condotte illecite in tema di rifiuti, compreso il reato di deposito incontrollato non connotato da una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell’abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento hanno natura permanente quando l’attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento delle cose abbandonata, sicchè in tal caso, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio”.
LEGGI DI PIÙ